IL BONUS “PRIMA CASA UNDER 36”
IL BONUS “PRIMA CASA UNDER 36”
LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 14 OTTOBRE 2021 DETTA LE REGOLE PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI
In data 14 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato la Circolare esplicativa n.12/E intitolata “Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (cosiddetta prima casa under 36)”, un’agevolazione per l’acquisto della prima casa finalizzata a favorire l’autonomia abitativa dei giovani, in presenza di determinati requisiti soggettivi ed economici; tale norma affianca la norma già esistente per l’acquisto della “prima casa”. La disposizione prevede, in sostanza, un’agevolazione in favore dei giovani acquirenti di una “prima casa” che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età e che abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui. In termini generali è prevista l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto. Tali agevolazioni si applicano agli atti di compravendita stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
1. REQUISITI SOGGETTIVI
Il documento di prassi chiarisce che le agevolazioni previste dall’art. 64 del “Decreto Sostegni bis” trovano applicazione, ai sensi del comma 6, esclusivamente a favore di soggetti che:
1. non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
2. hanno un ISEE (ICEF per la provincia autonoma di Trento) non superiore a 40.000 euro annui.
2. REQUISITI OGGETTIVI
Analogamente a quanto visto per gli altri requisiti soggettivi, come disciplinati dall’art. 1 Tariffa allegata al DPR 131/86, con riguardo sia alle tipologie di atti agevolabili si devono considerare:
– la tipologia degli atti, atti traslativi a titolo oneroso della proprietà o quota di comproprietà di case di abitazione non di lusso” ed “atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse”;
– la natura degli immobili oggetto della misura di favore, “case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9, anche con riferimento alle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato, limitatamente ad una per ciascuna categoria.
Sebbene l’Agenzia non ne faccia menzione, è utile ricordare che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22561 del 10 agosto 2021, ha chiarito che, in tema di imposta di registro, ai fini dell’estensione dell’aliquota agevolata per l’acquisto della “prima casa”, deve intendersi compreso tra le pertinenze dell’immobile, destinate al servizio e ornamento dell’abitazione
oggetto dell’acquisto, ai sensi del d.P.R. 131/1986, Nota II-bis, articolo 1 della tariffa allegata, e sulla base della nozione dettata dall’art. 817 c.c., anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell’acquirente, senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all’immobile principale, né che l’acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria – nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C2, C6 e C7 – mera valenza complementare rispetto alla citata mozione civilistica (in senso conforme, Cass. n. 6259/2013).
L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o con atto separato. In tale ultimo caso, tuttavia, anche l’atto di acquisto della pertinenza deve essere stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione in esame e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti. In caso di co-acquisto di un bene immobile ad uso abitativo, la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata pro-quota, in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti, ciò in coerenza con quanto chiarito con la circolare n. 38/E del 2005, paragrafo 2.1, in relazione all’applicabilità dell’agevolazione “prima casa” all’acquisto effettuato da coniugi, laddove è stato specificato che nell’ipotesi in cui uno solo dei coniugi possegga i requisiti per fruire dell’agevolazione, si ritiene che il beneficio fiscale sia applicabile limitatamente alla quota da esso acquistata. Resta ferma, in tal caso, in capo al co-acquirente che non sia in possesso dei necessari requisiti, l’applicazione del minimo d’imposta di registro dovuto per legge, pari a 1000 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale, pari a 50 euro ciascuna.
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